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Referendum costituzionale 2026: elettori temporaneamente residenti all'estero

I cittadini italiani temporaneamente all’estero possono votare per corrispondenza presentando un’apposita dichiarazione al proprio comune di iscrizione elettorale entro il 18 febbraio 2026 per la prossima consultazione referendaria (22-23 marzo 2026).

Data:
Giovedì, 29 Gennaio 2026
Referendum costituzionale 2026: elettori temporaneamente residenti all'estero

Descrizione

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data delle prossime consultazioni elettorali (22 e 23 marzo 2026), nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani nella circoscrizione estero, previa espressa opzione - valida solo per la consultazione in oggetto - ai sensi dell’art. 4bis della legge n. 459/01, come da modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a) della legge n. 165/2017.

Tale normativa prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v.

La richiesta può essere inviata al comune:

  • per posta ordinaria o elettronica (anche non certificata)
  • oppure consegnata a mano, anche da terzi.

La dichiarazione deve:

  • essere su carta libera;
  • contenere l’indirizzo estero per la spedizione del plico elettorale;
  • essere accompagnata da copia di un documento di identità;
  • includere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti, anche se al momento della domanda l’elettore non si trovi ancora all’estero, purché lo sia per almeno tre mesi, comprensivi della data del voto.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.


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Ultimo aggiornamento

29/01/2026 14:28




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